Art. 4.
(Norma transitoria).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti di sequestro o di confisca di ciclomotori o di motoveicoli, già disposti quali sanzioni amministrative accessorie, per le violazioni di cui agli articoli 97, comma 6, 169, commi 2 e 7, e 170, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai sensi del comma 2-sexies dell'articolo 213 del medesimo decreto legislativo nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono convertiti in provvedimenti di fermo amministrativo ai sensi della presente legge.
      2. I veicoli sottoposti a sequestro o confisca a titolo di sanzione amministrativa accessoria per le violazioni di cui all'articolo 170, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, in applicazione dell'articolo 213, comma 2-sexies, del medesimo decreto legislativo nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, devono essere restituiti ai rispettivi proprietari, fatto salvo l'acquisto da parte di terzi in buona fede. A tale fine il prefetto che ha disposto la confisca ovvero il sequestro deve disporre, su istanza dell'interessato ed entro quindici giorni dalla proposizione della medesima istanza, la restituzione del veicolo.